Condizioni generali di vendita e consegna di Hauck Retail GmbH
§ 1 Disposizioni generali, ambito di applicazione
(1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito “CGV”) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con clienti commerciali (di seguito “Acquirente”). Le CGV si applicano pertanto esclusivamente qualora l’Acquirente sia un imprenditore ai sensi del § 14 del Codice Civile tedesco (BGB).
(2) Le CGV si applicano in particolare ai contratti relativi alla vendita e/o alla fornitura di beni mobili (di seguito anche “Merce”), indipendentemente dal fatto che produciamo noi stessi la merce o che la acquistiamo da fornitori (§§ 433, 651 BGB). Le CGV, nella loro versione di volta in volta vigente, valgono anche come accordo quadro per futuri contratti relativi alla vendita e/o fornitura di beni mobili con il medesimo Acquirente, senza necessità di richiamarle nuovamente in ogni singolo caso; in tal caso informeremo immediatamente l’Acquirente di eventuali modifiche alle CGV.
(3) Le nostre CGV si applicano in via esclusiva. Condizioni generali divergenti, contrastanti o integrative dell’Acquirente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato l’applicazione. Tale requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche qualora, pur conoscendo le condizioni generali dell’Acquirente, eseguiamo senza riserve la consegna a suo favore.
(4) Accordi individuali stipulati caso per caso con l’Acquirente (incluse clausole accessorie, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti CGV. Per il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
(5) Dichiarazioni e comunicazioni giuridicamente rilevanti che l’Acquirente deve effettuare nei nostri confronti dopo la conclusione del contratto (ad esempio fissazione di termini, notifiche di difetti, dichiarazioni di recesso o riduzione del prezzo) devono essere effettuate in forma scritta per essere valide.
(6) I riferimenti all’applicazione di disposizioni di legge hanno solo valore chiarificatore. Anche senza tale chiarimento, le disposizioni di legge si applicano pertanto nella misura in cui non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.
§ 2 Conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti. Ciò vale anche qualora abbiamo fornito all’Acquirente cataloghi, documentazioni tecniche (ad esempio disegni, piani, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni di prodotto o documenti, anche in formato elettronico, sui quali ci riserviamo diritti di proprietà e diritti d’autore.
(2) L’ordine della merce da parte dell’Acquirente costituisce un’offerta contrattuale vincolante.
(3) L’accettazione può essere dichiarata sia in forma scritta (ad esempio tramite conferma d’ordine) sia mediante consegna della merce all’Acquirente.
§ 3 Termine di consegna e ritardo nella consegna
(1) Il termine di consegna viene concordato individualmente oppure indicato da noi al momento dell’accettazione dell’ordine. Non si garantisce il rispetto dei termini di consegna, salvo che siano stati espressamente garantiti ai sensi di un contratto a termine fisso.
(2) Qualora non fossimo in grado di rispettare termini di consegna vincolanti per motivi non imputabili a noi (indisponibilità della prestazione), abbiamo il diritto di recedere totalmente o parzialmente dal contratto; eventuali controprestazioni già effettuate dall’Acquirente saranno immediatamente rimborsate. È considerato caso di indisponibilità della prestazione in particolare il mancato approvvigionamento puntuale da parte dei nostri fornitori, se abbiamo concluso un contratto di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo responsabili o non siamo obbligati all’approvvigionamento nel singolo caso.
(3) L’inizio del nostro ritardo nella consegna è determinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso è necessario un sollecito da parte dell’Acquirente.
(4) Restano impregiudicati i diritti dell’Acquirente ai sensi del § 8 delle presenti CGV e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad esempio per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o dell’adempimento successivo).
§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, mora dell’accettazione
(1) La consegna avviene franco fabbrica, che costituisce anche il luogo di adempimento, ma con assicurazione. Su richiesta e a spese dell’Acquirente, la merce sarà spedita a un diverso luogo di destinazione (vendita con spedizione). Salvo diverso accordo, abbiamo il diritto di determinare autonomamente il tipo di spedizione (in particolare impresa di trasporto, percorso di spedizione, imballaggio).
(2) Il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale della merce passa all’Acquirente al più tardi al momento della consegna. Nella vendita con spedizione, tuttavia, il rischio passa già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, vettore o altra persona o istituzione incaricata della spedizione. Se è stata concordata un’accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Per il resto si applicano le disposizioni di legge relative al contratto d’opera. La consegna o accettazione si considera avvenuta anche se l’Acquirente è in mora nell’accettazione.
(3) Se l’Acquirente è in mora nell’accettazione, omette un atto di cooperazione o la nostra consegna viene ritardata per altri motivi imputabili all’Acquirente, abbiamo diritto al risarcimento dei danni derivanti, incluse le spese aggiuntive (ad esempio costi di magazzinaggio).
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Salvo diverso accordo nel singolo caso, si applicano i nostri prezzi vigenti al momento della conclusione del contratto, franco fabbrica, oltre IVA di legge, esclusi imballaggio, trasporto, porto, assicurazione, scarico o altri servizi accessori.
(2) Nella vendita con spedizione (§ 4 comma 1) l’Acquirente sostiene i costi di trasporto dal magazzino e gli eventuali costi di assicurazione richiesti. Dazi, imposte e altri tributi pubblici sono a carico dell’Acquirente. Non ritiriamo imballaggi di trasporto o altri imballaggi ai sensi della normativa sugli imballaggi; essi diventano proprietà dell’Acquirente, ad eccezione dei pallet.
(3) Il prezzo d’acquisto è dovuto e pagabile entro 30 giorni dalla fatturazione e consegna. In caso di pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della fattura viene concesso uno sconto del 3% sull’importo netto. Per i nuovi clienti abbiamo il diritto di richiedere pagamenti anticipati pari all’importo della fattura per i primi due ordini.
(4) Decorso il termine di pagamento sopra indicato, l’Acquirente cade automaticamente in mora. Durante il ritardo, il prezzo d’acquisto produce interessi al tasso legale di mora vigente. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori danni da mora. Il § 353 HGB rimane impregiudicato.
(5) Se l’Acquirente è in ritardo di oltre 14 giorni con un pagamento dovuto relativo a un singolo contratto di fornitura oppure se si verifica un significativo peggioramento della sua situazione patrimoniale, il venditore ha i seguenti diritti nei confronti dell’Acquirente:
• gli obblighi di pagamento derivanti da altri contratti di fornitura in corso diventano immediatamente esigibili;
• il venditore ha il diritto di richiedere pagamenti anticipati immediati per tutte le forniture;
• per le consegne non ancora effettuate, l’Acquirente è obbligato al pagamento anticipato;
• il venditore ha il diritto di sospendere ulteriori consegne fino al completo pagamento.
(6) L’Acquirente può compensare o trattenere pagamenti solo nella misura in cui il suo credito sia stato accertato con decisione definitiva o non contestato. In caso di difetti della consegna restano impregiudicati i diritti dell’Acquirente ai sensi del § 7 delle presenti CGV.
(7) Qualora dopo la conclusione del contratto emerga che il nostro diritto al prezzo d’acquisto è compromesso dalla mancanza di solvibilità dell’Acquirente (ad esempio richiesta di apertura di procedura fallimentare), abbiamo diritto, secondo le disposizioni di legge, a rifiutare la prestazione e, se necessario previa fissazione di un termine, a recedere dal contratto (§ 321 BGB). Per contratti relativi alla produzione di beni non fungibili (realizzazioni personalizzate) possiamo dichiarare immediatamente il recesso; restano impregiudicate le norme di legge relative all’inutilità della fissazione di un termine.
§ 6 Riserva di proprietà
(1) La merce consegnata (merce soggetta a riserva di proprietà) resta di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti presenti e futuri vantati nei confronti dell’Acquirente, inclusi tutti i saldi derivanti da rapporti di conto corrente. Qualora l’Acquirente agisca in violazione del contratto – in particolare in caso di ritardo nel pagamento – abbiamo il diritto di riprendere possesso della merce soggetta a riserva di proprietà dopo aver concesso un congruo termine per l’adempimento. I costi di trasporto derivanti dalla ripresa della merce sono a carico dell’Acquirente. La ripresa della merce da parte nostra costituisce recesso dal contratto. Anche il pignoramento della merce soggetta a riserva di proprietà costituisce recesso dal contratto. La merce ritirata può essere da noi rivenduta; il ricavato della rivendita sarà compensato con gli importi dovuti dall’Acquirente, previa detrazione di un importo adeguato per i costi di realizzo.
(2) L’Acquirente deve trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà. Deve assicurarla a proprie spese contro danni da incendio, acqua e furto per il valore a nuovo. Qualora siano necessari lavori di manutenzione o ispezione, l’Acquirente deve effettuarli tempestivamente a proprie spese.
(3) L’Acquirente può utilizzare e rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel normale corso degli affari, purché non sia in mora nei pagamenti. Tuttavia, non può costituire pegni sulla merce né trasferirla a titolo di garanzia. I crediti dell’Acquirente derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, così come gli altri crediti relativi alla merce soggetta a riserva di proprietà sorti per qualsiasi altro motivo giuridico nei confronti dei propri clienti o di terzi (in particolare crediti derivanti da atti illeciti e diritti a prestazioni assicurative), inclusi tutti i saldi di conto corrente, vengono sin d’ora ceduti integralmente a noi a titolo di garanzia. Accettiamo tale cessione.
L’Acquirente può riscuotere per nostro conto e in proprio nome i crediti ceduti finché non revochiamo tale autorizzazione. Il nostro diritto di riscuotere direttamente i crediti rimane impregiudicato; tuttavia, non eserciteremo direttamente tale diritto né revocheremo l’autorizzazione alla riscossione finché l’Acquirente adempirà regolarmente ai propri obblighi di pagamento.
Qualora tuttavia l’Acquirente agisca in violazione del contratto – in particolare in caso di ritardo nel pagamento – possiamo richiedere all’Acquirente di comunicarci i crediti ceduti e i relativi debitori, di notificare ai debitori la cessione e di consegnarci tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’esercizio dei nostri diritti.
(4) In caso di pignoramento della merce soggetta a riserva di proprietà da parte di terzi o di altri interventi di terzi, l’Acquirente deve segnalare il nostro diritto di proprietà e informarci immediatamente per iscritto affinché possiamo far valere i nostri diritti. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsarci le spese giudiziali o extragiudiziali sostenute a tale scopo, ne risponderà l’Acquirente.
(5) Qualora l’Acquirente lo richieda, siamo tenuti a liberare le garanzie a noi spettanti nella misura in cui il loro valore realizzabile superi di oltre il 10% il valore dei nostri crediti aperti nei confronti dell’Acquirente. La scelta delle garanzie da liberare spetta tuttavia a noi.
§ 7 Diritti dell’Acquirente in caso di difetti
(1) Il periodo di garanzia è di un anno dalla consegna oppure, qualora sia richiesta un’accettazione, dalla data dell’accettazione. Sono esclusi dalla garanzia l’usura normale e il naturale deterioramento dei componenti.
(2) Gli articoli consegnati devono essere controllati accuratamente dall’Acquirente o dal terzo da lui designato immediatamente dopo la consegna. Per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti rilevabili mediante un’ispezione immediata e accurata, la merce si considera approvata dall’Acquirente se non riceviamo una contestazione scritta entro sette giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda altri difetti, la merce si considera approvata se non riceviamo la contestazione entro sette giorni lavorativi dal momento in cui il difetto si manifesta; se tuttavia il difetto era riconoscibile in precedenza con il normale utilizzo, tale momento precedente è determinante per l’inizio del termine di contestazione. Su nostra richiesta, la merce contestata deve essere restituita franco spedizione. In caso di contestazione giustificata, rimborseremo i costi del metodo di spedizione più economico; ciò non si applica se i costi aumentano perché la merce si trova in un luogo diverso da quello dell’uso previsto.
(3) In caso di difetti materiali degli articoli consegnati, siamo tenuti e autorizzati, a nostra scelta e entro un termine congruo, a procedere inizialmente alla riparazione o alla sostituzione. In caso di doppio insuccesso, ossia impossibilità, inaccettabilità, rifiuto o ritardo ingiustificato della riparazione o sostituzione, l’Acquirente può recedere dal contratto o ridurre adeguatamente il prezzo d’acquisto. Il recesso è consentito solo in presenza di un difetto rilevante. Un difetto si considera rilevante solo se i costi di riparazione ammontano almeno al 10% del prezzo netto d’acquisto.
(4) La garanzia decade se l’Acquirente modifica la merce consegnata senza il nostro consenso o la fa modificare da terzi e ciò rende impossibile o eccessivamente difficile l’eliminazione del difetto. In ogni caso, l’Acquirente deve sostenere i costi aggiuntivi derivanti dalla modifica.
§ 8 Altra responsabilità
(1) Salvo diversa disposizione nelle presenti CGV, incluse le seguenti disposizioni, siamo responsabili in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge applicabili.
(2) Siamo responsabili del risarcimento danni – indipendentemente dal fondamento giuridico – in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve rispondiamo solo:
a) per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute;
b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento); in tal caso la nostra responsabilità è tuttavia limitata al danno prevedibile e tipicamente verificabile. Danni indiretti e consequenziali derivanti da difetti della merce sono risarcibili solo nella misura in cui tali danni siano tipicamente prevedibili nell’uso conforme della merce.
(3) In caso di responsabilità per colpa lieve, il nostro obbligo di risarcimento per danni a persone e cose è limitato a EUR 8.000.000,00 per singolo evento dannoso e per ulteriori danni patrimoniali derivanti a EUR 1.000.000,00 per singolo evento dannoso (in conformità con l’attuale massimale della nostra assicurazione responsabilità civile prodotti o dell’assicurazione del fornitore), anche qualora si tratti della violazione di obblighi contrattuali essenziali.
(4) Le limitazioni di responsabilità derivanti dai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora abbiamo occultato fraudolentemente un difetto o assunto una garanzia sulla qualità della merce. Lo stesso vale per le pretese dell’Acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
§ 9 Prescrizione
(1) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine generale di prescrizione per pretese derivanti da difetti materiali e giuridici è di un anno dalla consegna. Qualora sia prevista un’accettazione, il termine decorre dalla data di accettazione.
(2) I suddetti termini di prescrizione del diritto di vendita si applicano anche alle richieste contrattuali ed extracontrattuali di risarcimento danni dell’Acquirente basate su un difetto della merce, salvo che l’applicazione dei termini di prescrizione ordinari previsti dalla legge (§§ 195, 199 BGB) conduca nel singolo caso a un termine più breve. I termini di prescrizione previsti dalla legge sulla responsabilità del prodotto restano in ogni caso impregiudicati. Per il resto, per le richieste di risarcimento dell’Acquirente ai sensi del § 8 si applicano esclusivamente i termini di prescrizione previsti dalla legge.
§ 10 Legge applicabile e foro competente
(1) Le presenti CGV e tutti i rapporti giuridici tra noi e l’Acquirente sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione ONU sulla vendita internazionale di merci. I presupposti e gli effetti della riserva di proprietà ai sensi del § 6 sono soggetti alla legge del luogo in cui si trova la cosa, nella misura in cui la scelta del diritto tedesco sia inammissibile o inefficace secondo tale legge.
(2) Foro competente esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è il tribunale competente per la nostra sede aziendale a Sonnefeld presso Coburg/Germania. Tuttavia, abbiamo anche il diritto di agire presso il foro generale dell’Acquirente.